Schema DM Specializzazioni

Finamente il 19 marzo 2014 è stato firmato il provvedimento sulle specializzazioni forensi.

Sspecializzazioni in 14 aree; il titolo potrà essere conseguito dopo un percorso formativo di due anni o dietro valutazione di comprovata esperienza nel settore di riferimento.

Secondo lo schema di decreto specializzazioni, sono 14 le aree di specializzazione per gli avvocati che il ministero della Giustizia ha riconosciuto nello schema di decreto (15 articoli) trasmesso al Consiglio nazionale forense.

Si va dal diritto di famiglia a quello commerciale, passando per quello dell’ambiente e amministrativo e tributario.

Ma nelle 14 aree riconosciute, il ministero, nella tabella allegata al testo, individua anche gli ambiti di competenza. Per fare un esempio, nell’area del diritto di famiglia rientrano le competenze in materia anche di diritto delle associazioni, di diritto dell’immigrazione, di diritto delle successioni e di diritto minorile.

Chi utilizza il titolo di specialista senza averne diritto commette un illecito disciplinare. Il titolo non può poi essere speso per più di un’area, impedendo così una plurispecializzazione.

Per potere presentare la richiesta di avvocato specialista è ancora necessaria una condotta deontologicamente integerrima: no a chi, nei tre anni precedenti, ha riportato una sanzione disciplinare definitiva per violazione del dovere di competenza e aggiornamento professionale.

Gli avvocati che vogliano fregiarsi del titolo di “specialista” in una determinata area giuridica potranno scegliere una di queste due strade alternative:

 

  1. conseguire un apposito attestato dopo aver frequentato un percorso formativo di almeno due anni. Detti corsi saranno organizzati dalle facoltà di giurisprudenza che potranno stipulare apposite convenzioni con il Cnf e con i Consigli dell’Ordine territoriale. La durata del corso deve essere almeno biennale e prevedere non meno di 200 ore di insegnamento. La didattica “frontale” deve essere di almeno 150 ore e l’obbligo di frequenza è relativo almeno ai due terzi del tempo previsto per quest’ultima. Al termine di ogni anno di corso è prevista una prova scritta e orale;
  2. oppure, qualora possiedano una anzianità di iscrizione continuativa all’albo di almeno otto anni, dimostrare di aver maturato “una comprovata esperienza nel settore di interesse”. Inoltre, quanto alla “comprovata esperienza”, il ministero apre le porte del titolo di specialista anche agli avvocati che hanno un’anzianità di iscrizione all’Albo di non meno di 8 anni e che sono in grado di dimostrare di avere trattato nell’arco degli ultimi 5 in modo assiduo e prevalente cause riferite all’area di cui si chiede il riconoscimento. Mentre 50 è il numero minimo di cause tipiche per anno.

Gli avvocati potranno spendere il titolo di “specialista” nelle comunicazioni informative con i clienti e i Consigli dell’Ordine terranno un apposito registro consultabile anche telematicamente. Il titolo di “specialista” sarà attribuito dopo una valutazione della partecipazione ai corsi formativi (ipotesi n. 1 sopra illustrata) nonché dei titoli ai fini della valutazione della “comprovata esperienza” professionale (ipotesi n. 2 sopra illustrata); tale verifica spetta al Cnf. Il conseguimento del titolo di specialista non comporta riserva di attività professionale. Pertanto l’avvocato potrà anche svolgere attività in altri settori del diritto. 

Pubblicato il 19/03/2014