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Statuto della Camera penale Michele Pompermaier
Avvertenza: lo statuto in vigore è unicamente quello risultante dall'allegato STATUTO-CAMERA-PENALE-DI-TRENTO.pdf
Si ringrazia fin d'ora chi vorrà segnalare eventuali difformità da quello riportato per comodità di seguito.
Art. 1: Definizione
- È costituita in Trento, tra gli Avvocati iscritti negli Albi Professionali del Distretto della Corte Appello di Trento ed i praticanti iscritti nel Registro Speciale dei medesimi Albi, la “CAMERA PENALE DI TRENTO “MICHELE POMPERMAIER” libera associazione di categoria, senza fini di lucro, ai sensi del D. Lgs 4/12/1997 n. 460; che aderisce alla Unione Nazionale delle Camere Penali.
- Essa ha sede presso l’Ordine degli Avvocati di Trento.
Art. 2: Scopi
La Camera Penale ha come suoi scopi:
- Promuove la conoscenza, la diffusione, la concreta realizzazione e la tutela dei valori fondamentali del diritto penale e del giusto ed equo processo penale;
- Operare affinché i diritti e le prerogative dell’avvocatura siano garantiti conformemente alle norme nazionali e internazionali;
- Tutelare il prestigio e il rispetto della funzione del difensore, e degli interessi professionali dell’avvocatura, anche attraverso l’elaborazione di proposte di riforma legislativa;
- Promuovere gli studi e le iniziative culturali e scientifiche volte a migliorare la conoscenza, sia fra gli iscritti che fra la popolazione, delle problematiche connesse alla giustizia penale con particolare riferimento alla realtà locale (anche tenendo conto quanto ai Giudice di Pace delle specifiche autonomie locali);
- Promuovere e/o sostenere tutte quelle iniziative, studi e ricerche anche scientifiche, dirette a sollecitare e/o sostenere le riforme dell’ordinamento Giudiziario aderenti alle esigenze della collettività e comunque dirette a garantire la libertà e la autonomia della giurisdizione;
- Affermare che il diritto di difesa deve trovare adeguata rappresentazione a tutela politica, quale strumento di garanzia delle potenzialità dell’individuo;
- Risaldare i vincoli di solidarietà e di colleganza professionale fra tutti gli Avvocati che svolgono attività forense in materia penale;
- Tutelare il prestigio del Foro Penale;
- Favorire l’attività del difensore penale anche con l’istituzione e/o gestione degli opportuni servizi atti a facilitare l’esercizio della professione;
- Promuovere e sviluppare il senso della deontologia professionale;
- Promuovere e mantenere contatti con le altre Camere Penali, così in particolar modo quelle della Regione Trentino-Alto Adige prevedendosi all’uopo fin da ora la futura costituzione di un Coordinamento con le altre Camere Penali delle Tre Venezie, e con gli Ordini Professionali e con le altre Associazioni Forensi;
- Promuovere e mantenere contatti con le Autorità Giudiziarie al fine di favorire la collaborazione fra Magistrati ed Avvocati per il miglior assolvimento delle reciproche funzioni;
- Svolgere ogni attività idonea a conseguire la migliore attuazione degli scopi istituzionali, e così in particolare svolgere assemblee, conferenze, pubblicazioni, congressi, corsi e quant’altro di volta in volta ritenuto più idoneo.
Art. 3: Patrimonio *
- Il Patrimonio della Camera Penale è formato dalle somme versate dagli iscritti a titolo di quote associative o contributi, volontari o straordinari; altresì da contributi, sovvenzioni, lasciti, donazioni ed eredità anche di Enti, pubblici o privati;
- Quote e contributi associativi non sono trasmissibili né rivalutabili, né rimborsabili in alcun caso;
- Eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non potranno mai essere distribuiti ai soci e in caso di scioglimento per qualsiasi causa l’intero patrimonio dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità secondo le norme fiscali in vigore.
- Il consiglio direttivo delibera di erogare l’importo da corrispondere, a titolo di rimborso spese, in favore dei componenti del direttivo e degli iscritti delegati a rappresentare l’associazione ai congressi ed alle iniziative dell’Unione delle Camere Penali Italiane ed alle riunioni dei presidenti, ovvero ad altri eventi direttamente connessi agli scopi statutari. I rimborsi debbono rispettare i criteri stabiliti nel regolamento sui rimborsi.
Art. 4: Partecipazione ad Enti ed Associazioni
La Camera Penale di Trento aderisce all’Unione delle Camere Penali Italiane e all’Associazione delle Camere Penali delle Tre Venezie; può altresì aderire ad Associazioni Giuridiche Forensi Nazionali ed Internazionali.
Art. 5: Soci
- Alla Camera Penale di Trento possono aderire gli iscritti negli Albi degli Avvocati del Distretto della Corte di Appello di Trento, nonché i praticanti iscritti nel registro Speciale dei medesimi Albi abilitati al patrocinio.
- L’iscrizione, nel possesso dei requisiti di cui al comma 1, consegne al pagamento della quota associativa per l’anno in corso.
- Ogni iscritto è tenuto al pagamento della quota associativa entro il 31 marzo di ciascun anno, nella misura determinata dall’assemblea; è altresì tenuto al pagamento degli eventuali contributi deliberati dall’assemblea entro 30 giorni dalla approvazione.
- Ogni socio ha diritto ad ottenere copia delle delibere dell’Assemblea e dei bilanci verso pagamento del solo costo di produzione.
- Il Socio cessa di far parte della Camera Penale nei seguenti casi:
- Per dimissioni, che hanno effetto dalla data di ricezione della relativa comunicazione o della diversa successiva data indicata dal socio;
- Per radiazione o cancellazione dall’Albo degli Avvocati;
- Per radiazione dalla Camera Penale;
- Per perdita dei requisiti di cui al comma 1) ed al comma 3) del presente articolo, previa diffida ad adempiere entro 15 gg. Rimasta inevasa.
- Il socio radiato non può essere riammesso prima che siano trascorsi 5 anni dalla radiazione e previa approvazione dell’assemblea.
Art. 6: Organi
Sono organi della Camera Penale l’Assemblea, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Collegio dei Probiviri.
Art. 7: L’Assemblea
- L’assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta all’anno con comunicazione agli iscritti 8 giorni prima, salvi i casi di urgenza.
- Nella comunicazione sono indicati gli argomenti posti all’ordine del giorno.
- L’assemblea deve essere convocata in via straordinaria tutte le volte in cui vi sia la richiesta di almeno 1/3 degli iscritti.
- L’Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti e delibera a maggioranza dei votanti; tuttavia per le modifiche al presente Statuto è necessaria la maggioranza assoluta degli iscritti.
- L’Assemblea dei soci:
- Stabilisce le linee programmatiche della Camera Penale;
- Delibera sulle questioni di maggiore importanza;
- Elegge il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Probiviri;
- Approva ogni anno entro il mese di aprile il rendiconto predisposto dal tesoriere;
- Determina l’ammontare delle quote associative e di altri eventuali contributi;
- Ogni socio ha diritto di un voto; ogni socio può altresì delegare per iscritto altro socio affinché lo rappresenti e voti per lui; nessuno può essere portatore di più di 5 deleghe.
Art. 8: Il Consiglio Direttivo
- Il Consiglio Direttivo è composto da 6 membri eletti.
- I componenti sono letti dall’Assemblea fra tutti i soci della Camera Penale.
- Essi restano in carica per due anni e comunque fino all’elezione del nuovo Consiglio. Non sono eleggibili per almeno un biennio i soci che siano stati membri del Consiglio Direttivo per tre bienni consecutivi.
3.bis In deroga al co. 3 il Presidente uscente potrà svolgere un quarto mandato, pertanto, non è da considerarsi incompatibile ad assumere, laddove, come tale eletto dal Direttivo, il ruolo di presidente della Camera Penale per un secondo biennio, ancorché già membro del Direttivo per i precedenti tre bienni consecutivi.
3. ter Qualora, tuttavia, una volta eletto dall'assemblea dei soci come membro del direttivo non risultasse, poi, eletto presidente dal Direttivo neo formato, decadrà e nel direttivo subentrerà il primo dei non eletti ovvero, a parità di voto, il più anziano per età anagrafica.
- Il Consiglio Direttivo nomina il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario nel suo ambito; altresì nomina il Tesoriere al di fuori del suo ambito, il quale partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo con potere di voto.
- Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti ed è presieduto dal presidente o in sua assenza dal Vice Presidente.
- Il Consiglio Direttivo attua le finalità dello Statuto e le deliberazioni dell’Assemblea; può sottoporre all’Assemblea l’adozione di norme e di regolamenti interni; è competente per tutte le iniziative che potranno apparirle opportune per la miglior organizzazione degli scopi sociali e potrà adottarle – in casi di particolare urgenza – anche indipendentemente dal preventivo interpello dell’Assemblea.
- L’astensione dalle udienze ed altre forme di protesta collettiva sono decise dal Consiglio Direttivo che, ove possibile, assume il parere dell’Assemblea.
- Il Consiglio Direttivo convoca periodicamente gli iscritti al fine di informarli sull’attività della Camera Penale e delle altre associazioni di cui la stessa fa parte nonché per rilevare i problemi e le difficoltà degli iscritti; ha la facoltà altresì di sollecitare il presidente per la convocazione dell’Assemblea.
Art. 9: Il Presidente
Il Presidente della Camera Penale viene nominato dal Consiglio Direttivo nella prima seduta successiva all’elezione di quest’ultimo ed ha la rappresentanza legale nonché la legittimazione attiva e passiva della Camera Penale.
Art. 10: Il Vice Presidente
Il Vice Presidente della Camera Penale viene nominato dal Consiglio Direttivo nella prima seduta successiva all’elezione di quest’ultimo e sostituisce il presidente in caso di impedimento o anche di semplice assenza.
Art. 11: Il Segretario
- Il Segretario della Camera Penale viene nominato dal Consiglio Direttivo nella prima seduta successiva all’elezione di quest’ultimo e coadiuva il Presidente in ogni sua attività.
- Conserva le delibere, le decisioni, i bilanci e gli altri atti tutti agli organi della Camera Penale e ne rilascia copia agli aventi diritto.
Art. 12: Il Collegio dei Probiviri *
- Il Collegio dei Probiviri è composto da tre soci eletti dall’Assemblea con le medesime modalità dei candidati al Consiglio Direttivo. Ciascun socio può esprimere sino a tre preferenze. E’ prevista altresì l’elezione di due supplenti per i casi di incompatibilità ed astensione. I componenti eletti durano in carica tre anni.
- Il Collegio delibera a maggioranza di voti ed elegge nel suo seno il proprio Coordinatore.
- Il Collegio ha il compito di dirimere i contrasti fra i soci per questioni inerenti al loro stato, in ciò libero nelle forme.
Esprime il parere sulla non accettazione di nuovi soci.
Decide su ogni questione sollevata con riferimento all’elezione del Presidente e degli altri componenti del Consiglio Direttivo, nonché su ogni questione sollevata con riferimento all’elezione del nuovo Collegio dei Probiviri, nel senso che il Collegio dei Probiviri uscente provvede in merito all’elezione di quello entrante.
Il ricorso elettorale va presentato da almeno 5 iscritti entro il termine di 30 giorni dalla data delle elezioni contestate e deciso dal Collegio entro i successivi 30 giorni.
- Convoca, su ricorso o richiesta, l’Assemblea per le elezioni in ipotesi di omessa convocazione da parte del Presidente del Consiglio Direttivo entro due mesi dalla scadenza del mandato dello stesso Consiglio ovvero immediatamente in ipotesi di venuta a mancare di un membro del Consiglio Direttivo per qualsiasi ragione.
- Esercita la funzione disciplinare per i casi di violazione dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali, per le condotte lesive dell’immagine e del funzionamento della Associazione, secondo i valori di dignità e decoro che presiedono all’esercizio della professione forense; le sanzioni comminabili sono individuate nelle seguenti: A) il richiamo orale; B) la censura scritta; C) la sospensione per un tempo non superiore a sei mesi; D) l’espulsione.
Il procedimento disciplinare è autonomo rispetto all’eventuale procedimento avanti il Consiglio di disciplina nonché rispetto all’eventuale azione giudiziaria ma può essere sospeso in tali casi. Il procedimento disciplinare è iniziato:
I. su richiesta del Consiglio Direttivo;
II. su richiesta di un socio;
La descrizione del fatto costituente l’infrazione sarà comunicata a mezzo PEC, dalla quale l’iscritto potrà nel termine di 20 giorni far pervenire le proprie deduzioni. All’esito della valutazione di queste ultime, il Collegio o provvederà ad archiviare il procedimento o contesterà all’incolpato l’addebito dando corso al giudizio disciplinare. L’incolpato ha facoltà di farsi assistere da un Collega, di produrre documenti e di indicare testimoni a discarico e di chiedere di essere sentito unitamente al suo difensore prima della decisione. Quest’ultima verrà comunicata con le modalità di cui sopra entro 15 giorni dalla deliberazione all’incolpato e al Consiglio Direttivo. È attribuita al Collegio dei Probiviri la facoltà di acquisire documenti o di sentire testimoni.
Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono inappellabili e debbono intervenire entro 6 mesi dall’inizio del procedimento nonché entro 3 anni dal fatto.
- Il Collegio può dotarsi di un regolamento interno, secondo principi non in contrasto, deroga o modifica rispetto allo Statuto della Camera Penale, dettando meramente norme integrative per la sua applicazione, da sottoporre in ogni caso all’assemblea per la sua approvazione.
Art. 13: Il Tesoriere
- Il tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo fra i soci della Camera Penale e gestisce il patrimonio della stessa.
- Effettua i prelevamenti e provvede ai pagamenti; predispone annualmente il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all’approvazione della Assemblea, previo esame da parte del Collegio dei Probiviri e Revisori dei Conti e altresì da parte del Consiglio Direttivo.
- In caso di suo impedimento, le funzioni del Tesoriere sono svolte dal Segretario.
Art. 14: Incompatibilità
- Le cariche di membro del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri sono incompatibili tra loro.
- La carica di Presidente e Vice Presidente è incompatibile con quella di Presidente o Segretario del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati.
Art. 15: Clausola Arbitrale
- La soluzione di ogni e qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra i soci o tra essi la Camera Penale per qualsiasi fatto o causa originata dall’appartenenza all’associazione medesima è devoluta al giudizio di un collegio arbitrale, qualora non rientri di competenza del Consiglio dei Probiviri.
- Il Collegio arbitrale è composto da tre membri avvocati: ciascuna parte nomina un arbitro e questi nominano di comune accordo il presidente, da scegliersi tra i Presidenti delle Camere Penali aderenti all’Unione Camere Penali Italiane.
- In difetto di accordo il Presidente è nominato dal Presidente del Collegio dei Probiviri che provvede anche alla designazione dell’arbitro eventualmente non nominato dalla parte.
- Gli arbitri giudicano quali amichevoli compositori, inappellabilmente, seguendo le norme sull’arbitrato ed il lodo avrà valore di contratto tra le parti.
Art. 16: Regime Fiscale
Ai fini dell’applicazione delle normative fiscali e contabili la Camera Penale costituisce Ente Associativo non commerciale ai sensi del D. Lgs. 4/12/1997 N. 460, del D.P.R. 22/12/1986 n. 917 e del D.P.R. 26/10/1972 n. 633
(*) il presente statuto, approvato nel 2005 all’atto della costituzione della Camera Penale di Trento “Michele Pompermaier” è stato modificato dall’Assemblea, tenutasi il giorno 7 maggio 2024, con riferimento alla formulazione degli articoli 3 e 12 (in corsivo le parti modificate dall’Assemblea).
Nella medesima Assemblea (7/5/2024) sono stati approvati il Regolamento del Collegio dei Probiviri ed il regolamento per i rimborsi spese.
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