porte girevoli del carcere

Il fenomeno delle porte girevoli ha coinvolto circa 21.000 persone nel 2010 e più di 17.000 nel 2011. Evitare questo rilevante numero di entrate ed uscite in un lasso temporale ristretto da un lato allevia il lavoro del personale nelle impegnative fasi dell'accoglienza, dall’altro alleggerisce il totale delle presenza in carcere, portandolo a numeri quasi fisiologici, da un altro lato ancora evita il trauma delle pratiche di identificazione e perquisizione e inserimento carcerario per persone destinate, nella grandissima parte dei casi, ad essere rilasciate nel giro di pochissimi giorni.

 

Pubblichiamo una esaustiva analisi tratta dalla rivista dell'amministrazione penitenziaria, Le due città, n. 10, ottobre 2011.

 

Cfr. anche le considerazioni del Ministro Severino dd. 14.2.2012 pubblicate sub http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_6_3_1.wp;jsessionid=A363E18A69432829B8BACCC443CB0EE3.ajpAL02?contentId=NOL731112

 

martedì 14 febbraio 2012

Salva-carceri: considerazioni della ministra Severino


DDL di conversione del DL sul sovraffollamento carcerario
14 febbraio 2012


Severino, non è indulto mascherato nè resa dello Stato alla delinquenza


Ho ascoltato con molta attenzione gli interventi di tutti coloro che hanno preso la parola sia per aderire ai contenuti del d.l., sia per criticarli, sia per esprimere riserve su alcuni aspetti. Non mi sarà possibile dare una risposta analitica su tutto, ma vorrei svolgere alcune premesse di carattere generale e poi raggruppare alcune osservazioni.
 
Premesse

Vorrei in primo luogo precisare che il decreto non è né un indulto mascherato, né una resa dello Stato alla delinquenza. È sufficiente leggere il decreto per rendersi conto che:

 

  • nessuno dei provvedimenti in esso indicati deriva da automatismi o presunzioni: in ogni caso vi sarà un magistrato a valutare se la persona sia o meno meritevole di una modifica migliorativa del suo stato di limitazione della libertà;
     
  • la prima parte del decreto incide sul fenomeno delle porte girevoli che comporta l'entrata-uscita di detenuti in carcere nell'arco di 3-5 giorni. Si tratta di ipotesi di arresto in flagranza per i soli reati di competenza del giudice monocratico con rito direttissimo e con esclusione dei reati di furto in appartamento, di furto con strappo, di rapina e sequestro di persona.

 

Una casistica, dunque, molto accuratamente selezionata, che ha fotografato i casi in cui più frequentemente il giudice, in sede di convalida, rimette in libertà la persona arrestata, dopo che questa ha trascorso in carcere solo i giorni necessari per la comparizione in tribunale. Una casistica che coinvolge circa 21.000 persone l'anno.

 

  • Con il nuovo regime il tempo per la comparizione si riduce da 96 a 48 ore e, subito dopo l'arresto in flagranza, il magistrato potrà decidere se risparmiare il transito in carcere, ricorrendo ai domiciliari o alle camere di sicurezza, ovvero se la personalità del soggetto suggerisce comunque la carcerazione preventiva in attesa del giudizio direttissimo. Sottolineo carcerazione preventiva, perché solo a quella si fa riferimento in questa prima parte del decreto.
     
  • La seconda parte del decreto si occupa invece della carcerazione post sentenza, prevedendo la possibilità di concedere gli arresti domiciliari quando vi sia un residuo pena fino a 18 mesi. Anche qui sottolineo il termine possibilità, perché non vi è alcun automatismo nell'applicazione, in quanto vi sarà sempre un giudice a valutare se la persona sia meritevole di questa forma di alleggerimento degli effetti della condanna.

 

Osservazioni sulla asserita inutilità del decreto

Proprio l'esistenza di queste limitazioni rispetto ad automatiche forme di beneficio, ha indotto altri a dire, in totale contraddizione con chi ha paventato effetti di incondizionata liberazione di miriadi di pericolosi delinquenti, che il decreto sarebbe inutile, a fronte della ampiezza e della profondità dei problemi carcerari. Anche questa affermazione richiede alcune precisazioni:

 

  • il fenomeno delle porte girevoli ha coinvolto circa 21.000 persone nel 2010 e più di 17.000 nel 2011. Evitare questo rilevante numero di entrate ed uscite da un lato allevia il lavoro del personale nelle impegnative fasi dell'accoglienza, dall’altro alleggerisce il totale delle presenza in carcere, portandolo a numeri quasi fisiologici, da un altro lato ancora evita il trauma delle pratiche di identificazione e perquisizione e inserimento carcerario per persone destinate, nella grandissima parte dei casi, ad essere rilasciate nel giro di pochissimi giorni;
     
  • nessuno si illude che questo strumento possa da solo risolvere il problema del sovraffollamento carcerario; ma è noto che il governo ha varato un disegno di legge in materia di depenalizzazione, di messa alla prova, di reclusione domiciliare che, insieme alle iniziative parlamentari in materia di irrilevanza del fatto, dovrebbero produrre un significativo effetto di deflazione. Inoltre il governo intende attivare convenzioni bilaterali per il rientro di detenuti stranieri nei paesi di origine e intese con le comunità di recupero per tossicodipendenti idonee ad incidere sulla componente maggioritaria della popolazione carceraria. È dall'insieme di tali misure che potrà derivare un effetto stabile di alleggerimento del sovraffollamento carcerario;
     
  • c’è da dire che, da quando è entrato in vigore il d.l., che io voglio chiamare “salva-carceri”, adesso in conversione, si è registrata una flessione del fenomeno delle “porte girevoli” pari al 21,57% (a dicembre 2011 il fenomeno ha riguardato, infatti, 1.175 soggetti e a gennaio 804, sempre con un periodo di riferimento dei 3 giorni). Questo decremento potrebbe essere dovuto ad un maggiore uso delle misure diverse dal carcere. Una conferma di tale dato potrà arrivare dall’esame dei flussi nei prossimi mesi oltre che dalla disponibilità delle informazioni relative agli arresti eseguiti dalla polizia giudiziaria;
     
  • a ciò si aggiunga la perdurante attenzione del Governo al piano di edilizia carceraria che porterà a edificare, nonostante i rilevanti tagli sui finanziamenti pari a 228 milioni di Euro, 11.573 nuovi posti detentivi. Si tratta di 2.423 posti in più rispetto ai 9.150 previsti dal precedente Piano-carceri, per il quale erano stati stanziati 675 milioni di Euro, contro gli attuali 446,8. La completa attuazione del piano, così come ridefinito, comporterà la realizzazione di 17 nuovi padiglioni in carceri esistenti e di 4 nuovi istituti penitenziari, oltre all’istituto di Bolzano, che sarà finanziato con risorse proprie della Provincia di Bolzano;
     
  • accanto al piano di edilizia, occorrerà prestare la massima attenzione alla manutenzione delle carceri che, come i recenti episodi legati all'emergenza gelo dimostrano, sono assolutamente urgenti. Ad essi si provvederà con lo stanziamento di 57 milioni di euro destinati dal CdM proprio a tale scopo Si tratta dunque di un mosaico di interventi in cui ogni tassello è fondamentale per la tenuta dell'intero disegno.

 

OPG

Qualche osservazione sugli O.P.G. Al 31 gennaio scorso risultano 1.264 internati in sei strutture adibite ad ospedali psichiatrici giudiziari (Aversa, Barcellona Pozzo di Gotto, Castiglione delle Stiviere, Montelupo Fiorentino, Napoli Sant’Eframo, Reggio Emilia).
La loro chiusura non comporterà affatto il rilascio degli internati socialmente pericolosi. Nessuno vuole correre il rischio che potenziali serial killer percorrano liberamente il nostro Paese. Essi saranno ricoverati in strutture idonee alla terapia delle loro malattie mentali, ma anche adeguatamente sorvegliate per non mettere a repentaglio la tranquillità dei cittadini. D'altra parte, chiunque si sia affacciato sull'orrore di questi luoghi di immane sofferenza non può non convenire sul fatto che l'espiazione della pena non può divenire occasione per aggiungere pena alla pena. Occorre poi meditare anche sul fenomeno dei cosiddetti ergastoli bianchi, situazioni in cui persone guarite dalla loro malattia mentale e non più socialmente pericolose rimangono in ospedale psichiatrico perché rifiutate dalla famiglia e dalla società non trovano altri luoghi di accoglienza. 
Si tratta di situazioni che un paese civile come l'Italia non può permettersi.
 
Conclusione

In conclusione, nessuna delle norme del decreto appare idonea ad attentare alle istanze di difesa sociale, così come da alcuni paventato. Ho sentito a tal proposito i toni piuttosto accesi di chi, puntando il dito verso di me ha dichiarato che sarò responsabile di tutte la conseguenze di questo decreto. Ora, se con il termine responsabile si intendeva dire che sarò colpevole, bene devo dire che mi sento molto più colpevole delle morti in carcere per suicidio che delle conseguenze di un decreto che dovrebbe contribuire a salvare il carcere dallo stato di degrado in cui attualmente si trova. Se con il termine responsabile si intendeva dire che sarò chiamata a rispondere di ciò che ho proposto e che spero il Parlamento condivida definitivamente, devo dire che sono abituata a sentirmi responsabile per ogni decisione che prendo. Lo ero quando, nella mia precedente attività, sapevo che da una mia decisione errata poteva dipendere la condanna o la assoluzione di una persona. Lo sono ora che, nella difficile funzione che mi è stata affidata, so che da una mia decisione errata può derivare una lesione dei diritti dei cittadini e degli interessi della collettività. Sono dunque pronta, anche in questo caso, ad assumermi le mie responsabilità ed auspico che il Parlamento le voglia condividere con me.