Astensione degli avvocati legittima solo se comunicata in udienza o almeno 2 giorni prima (Cass.pen., sent. 13215/14)

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 20-02-2014) 21-03-2014, n. 13215

"L'adesione del difensore di fiducia all'astensione collettiva degli avvocati dalle udienze, perchè possa ritenersi legittima, deve essere comunicata al giudice procedente personalmente o tramite sostituto in udienza oppure con atto scritto nella cancelleria del giudice procedente almeno due giorni prima della data stabilità per l'udienza e non oltre l'orario di chiusura dell'ufficio" (Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 20-02-2014) 21-03-2014, n. 13215).

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

 

SEZIONE SECONDA PENALE

 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

 

Dott. PETTI Ciro - Presidente -

 

Dott. IANNELLI Enzo - Consigliere -

 

Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere -

 

Dott. LOMBARDO Luigi - rel. Consigliere -

 

Dott. PELLEGRINO Andrea - Consigliere -

 

ha pronunciato la seguente:

 

sentenza

 

sul ricorso proposto da:

 

R.G., n. il (OMISSIS);

 

avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli del 12.12.2011;

 

Sentita la relazione del Consigliere Luigi Lombardo;

 

Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Giulio Romano, che ha concluso per il rigetto dell'istanza di rinvio avanzata dal difensore e per il rigetto del ricorso.

 

Svolgimento del processo

 

Con sentenza del 3.10.2008, il Tribunale di Avellino dichiarò R. G. responsabile - in concorso con altre persone - del delitto di rapina aggravata (avente ad oggetto n. 15 capi bovini) in danno di Rizzo Michele e, concesse le attenuanti generiche, lo condannò alla pena ritenuta di giustizia, oltre al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite da liquidarsi in separata sede.

 

Avverso tale pronunzia l'imputato propose gravame, ma la Corte di Appello di Napoli, con sentenza del 12.12.2011, confermò la decisione di primo grado.

 

Ricorre per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata con riferimento alla ritenuta responsabilità penale; secondo il ricorrente, nessuna prova vi sarebbe del coinvolgimento del R. nella rapina de qua, giacchè l'imputato non sarebbe stato visto dalla p.o. sul luogo del delitto, nè la sua vettura sarebbe stata utilizzata per commettere il reato;

 

lamenta, in ogni caso, che i giudici di merito non abbiano assolto l'imputato almeno ai sensi dell'art. 530 c.p.p., comma 2.

 

In data 19.2.2014, perveniva in cancelleria dichiarazione di adesione all'astensione proclamata dall'O.U.A. da parte del difensore dell'imputato, avv. Marino Capone.

 

Motivi della decisione

 

Preliminarmente va esaminata la dichiarazione di adesione all'astensione proclamata dall'O.U.A. da parte del difensore dell'imputato, avv. Marino Capone, con conseguente istanza di rinvio della trattazione del ricorso.

 

L'istanza va rigettata.

 

Com'è noto, il "Codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati", adottato il 4 aprile 2007 dalle organizzazioni rappresentative dell'avvocatura e approvato dalla "Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali", ha valore di normativa secondaria (Cass., Sez. Un., n. 26711 del 30/05/2013 Rv. 255346); esso, perciò, è vincolante per gli avvocati, che, in tanto possono legittimamente aderire alle astensioni proclamate dalle associazioni di categoria, in quanto si adeguino alle prescrizioni del detto codice di autoregolamentazione.

 

Orbene, l'art. 3 del Codice anzidetto stabilisce che la mancata comparizione dell'avvocato all'udienza "affinchè sia considerata in adesione all'astensione regolarmente proclamata ed effettuata ai sensi della presente disciplina, e dunque considerata legittimo impedimento del difensore, deve essere alternativamente:

 

a) dichiarata - personalmente o tramite sostituto del legale titolare della difesa o del mandato - all'inizio dell'udienza o dell'atto di indagine preliminare;

 

b) comunicata con atto scritto trasmesso o depositato nella cancelleria del giudice o nella segreteria del pubblico ministero, oltrechè agli altri avvocati costituiti, almeno due giorni prima della data stabilita".

 

Nel caso di specie, il difensore non ha comunicato la dichiarazione di adesione alla astensione di categoria - proclamata dall'O.U.A. per i giorni 18, 19 e 20 febbraio 2014 - alla cancelleria di questa Corte (almeno) due giorni prima della data dell'udienza.

 

Infatti, rispetto all'udienza odierna del 20.2.2014, la dichiarazione di adesione alla astensione avrebbe dovuto pervenire nella cancelleria di questa Corte non oltre il 18.2.2014; essa, invece, è pervenuta il 19.2.2014, come si ricava dalla attestazione di "pervenuto" apposta dal cancelliere.

 

In proposito, va osservato come non possa aver rilievo il fatto che il difensore abbia inviato la comunicazione via fax nelle ore pomeridiane (ore 16,29) del giorno 18 (ultimo giorno utile). Infatti, la prescrizione del termine ultimo di due giorni precedenti l'udienza, per il tempestivo invio della comunicazione, va inteso nel senso che la comunicazione effettuata nell'ultimo giorno utile deve pervenire nell'ufficio di cancelleria nell'orario di apertura dello stesso, affinchè possa essere presa in carico e acquisita agli atti del procedimento; giacchè, se la comunicazione è trasmessa via fax nelle ore pomeridiane o addirittura notturne nelle quali la cancelleria è chiusa, l'ufficio non può averne conoscenza se non l'indomani.

 

In altri termini, affinchè il giudice possa ritenersi tempestivamente informato della volontà del difensore di aderire all'astensione proclamata dalla categoria non deve guardarsi solo al giorno di trasmissione del fax, ma anche all'orario della trasmissione; cosicchè se la trasmissione del fax avviene oltre l'orario di apertura della cancelleria del giudice procedente, cioè a cancelleria chiusa, la comunicazione deve ritenersi effettuata il giorno successivo all'atto dell'apertura dell'ufficio, primo momento utile per prendere atto della comunicazione del difensore. Solo negli orari in cui la cancelleria è aperta può ritenersi, infatti, che l'ufficio del giudice procedente sia stato realmente informato dalla volontà del difensore di aderire alla astensione.

 

Sul punto, può dunque enunciarsi il seguente principio di diritto:

 

"L'adesione del difensore di fiducia all'astensione collettiva degli avvocati dalle udienze, perchè possa ritenersi legittima, deve essere comunicata al giudice procedente secondo quanto prevede l'art. 3 del Codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati, adottato il 4 aprile 2007 dalle organizzazioni rappresentative dell'avvocatura e approvato dalla Commissione di garanzia dell'Attuazione della Legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali; perciò, la dichiarazione di adesione all'astensione, ove non sia comunicata (personalmente o tramite sostituto) in udienza, deve essere comunicata con atto scritto nella cancelleria del giudice procedente almeno due giorni prima della data stabilità per l'udienza e non oltre l'orario di chiusura dell'ufficio".

 

In ragione della violazione dell'art. 3 del "Codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati", il diritto del difensore di aderire alla astensione di categoria non può dirsi legittimamente esercitato, cosicchè l'istanza di rinvio della trattazione del procedimento va respinta.

 

Passando all'esame del ricorso, la Corte rileva come esso risulti inammissibile.

 

Il ricorrente lamenta la mancanza e illogicità della motivazione della sentenza impugnata in ordine alla ritenuta responsabilità dell'imputato; ma appare evidente come egli sottoponga alla Corte censure di merito, inammissibili in sede di legittimità.

 

Il ricorrente, infatti, critica - sotto mentite spoglie - la valutazione delle prove da parte dei giudici di merito. Va ricordato, tuttavia, che la valutazione delle prove è riservata, in via esclusiva, all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione; a meno che ricorra una mancanza o una manifesta illogicità della motivazione, ciò che - nel caso di specie - deve però escludersi.

 

E invero come hanno statuito più volte le Sezioni Unite di questa Corte "L'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali.

 

L'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purchè siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento" (Cass., sez. un., n. 24 del 24.11.1999 Rv 214794; Sez. un., n. 47289 del 24/09/2003 Rv. 226074).

 

Nel caso di specie, i giudici di merito hanno chiarito, con dovizia di argomenti, le ragioni della loro decisione (hanno richiamato, tra l'altro, la decisiva testimonianza del militare Brig. CC. Di Pinto, il quale ha riconosciuto con certezza l'imputato sul luogo del delitto e lo ha veduto poi - alla vista dei militari - allontanarsi e abbandonare la sua autovettura; e hanno spiegato poi come il R. fosse - tra gli imputati - l'unico che conosceva i luoghi montani dove sono stati sottratti gli animali, gli altri correi essendo di altra regione italiana); non si ritiene, peraltro - per ovvi motivi - di riportare qui integralmente tutte le suddette argomentazioni, sembrando sufficiente al Collegio far rilevare che le stesse non sono manifestamente illogiche; e che, anzi, l'estensore della sentenza ha esposto in modo ordinato e coerente le ragioni che giustificano la decisione adottata, la quale perciò resiste alle censure del ricorrente sul punto.

 

Piuttosto, sono le censure mosse col ricorso che non prendono compiutamente in esame le argomentazioni svolte dai giudici di merito nel provvedimento impugnato, risultando così generiche e, anche sotto tale profilo, inammissibili, limitandosi a proporre a questa Corte una ricostruzione dei fatti alternativa rispetto a quella dei giudici di merito.

 

E tuttavia, come questa Corte ha più volte sottolineato, compito della Corte di cassazione non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, nè quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici del merito (cfr. Cass, sez. 1, n. 7113 del 06/06/1997 Rv. 208241; Sez. 2, n. 3438 del 11/6/1998 Rv 210938), dovendo invece la Corte di legittimità limitarsi a controllare se costoro abbiano dato conto delle ragioni della loro decisione e se il ragionamento probatorio, da essi reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto entro i limiti del ragionevole e del plausibile;

 

ciò che, come dianzi detto, nel caso di specie è dato riscontrare.

 

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

 

Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l'imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di Euro mille, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

 

P.Q.M.

 

La Corte Suprema di Cassazione respinta l'istanza di rinvio, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.

 

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Penale, il 20 febbraio 2014.

 

Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2014