Incostituzionalità dell'art. 73 TU stup.

Ordinanza di rimessione alla Corte Costituzionale dell'art. 73 TU stup. (CA Roma)

Corte di Appello di Roma - Quesiotne di legittmità costituzionalòe dell'art. 73 U stup. in relazione agli artt.  77, 2° comma Cost. sotto il duplice profilo della incoerenza della norma rispetto all'originario contenuto del D.L. e del difetto del requisiti dell'urgenza,-3 Cost. e -117, c. l Cost.


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OSSERVA IN ,DIRITTO

l -L'art. 73 del D.P.R. 3'09/9'0, come è noto, è stato modificato dalla Legge n. 49 del 21('02/2'0'06 di conversione del Decreto Legge n. 272/2'0'05, C.d. "Decreto Olimpiadi" .

Prima della legge di modifica l'articolo in argomento prevedeva nei commi l e 4 la sanzione della reclusione da 8 a 2'0 anni e la multa da € 25.822 ad € 258.228 per una serie di condotte aventi ad oggetto le sostanze stupefacenti elencate nelle tabelle I e III allegate al D.P.R. -le c.d. droghe pesanti -e, rispettivamente, la sanzione della rèclusione da 2 a 6 anni e la multa da € 5164 ad € 770468 per le condotte riguardanti le sostanze elencate nelle tabelle II e IV -C.d. droghe leggere-.

Il quadro legislativo prevedeva dunque ,come appare giuridicamente e, soprattutto, costituzionalmente corretto, sanzioni diverse in relazioni a condotte diverse: la norma ,puniva le violazioni relative a sostanze più dannose con SanZIOnI più pesanti rispetto a quelle riguardanti sostanze meno dannose .

L'art. 4 bis D.L .cit. cito ha modificato il quadro testé delineato appiattendo verso .l'alto le condotte in argomento sotto l'unica sanzione della reclusione da 6 a 2'0 anni e la multa da € 26.'0'0'0 a 26'0.'0'0'0.

Fermo è rimasto il comma 5° dell'art. in argomento che prevede sanzioni più miti per comportamenti di lieve entità stabilendo comunque per ciò che attiene àlla detenzione di sostanza "leggere". un rilevante aumento delle pene rispetto a quanto previsto dalla norma nella sua formulazione originaria.

L'art. 4 bis cit. risulta peraltro verso inserito nel quadro di un decreto legge varato all'inizio sotto la rubrica di "Misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali nonché la funzionalità dell'amministrazione dell'Interno Disposizioni per favorire il recupero

di tossicodipendenti recidivi".

Il provvedimento varato dal Governo era costituito da soli 6 articoli riguardanti rassunzione di personale della Polizia di Stato, il finanziamento delle Olimpiadi invernali di Torino, l'istituzione di apposita lotteria nazionale, l'esecuzione di pene detentive per tossicodipendenti ed il diritto di voto degli itàli'ani àll'estero.

In particolare , per ciò che attiene alla materia in argomento , l'art. 4 del decreto legge abrogava l'art. 94 bis del D.P.R. 309/90 e prevedeva un caso speciale di sospensione dell'esecuzione di pene detentive irrogate a tossicodipendenti ed alcoldipendenti : nulla dunque che riguardasse le sanzioni relative alle condotte di detenzione, spaccio ecc. di sostanze stupefacenti.

In seguito al passaggio parlamentare, il decreto contava ben 36 articoli tra cui l'art. 4 bis di cui trattasi .

Alla luce di quanto sin qui esposto ,ritiene dunque questa Corte che sussistano elementi per ritenere non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 bis del D.L. cit. cosÌ come convertito nella L. 49/2006 per contrasto con l'art. 77, 2° c.Cost. sollevata nel corso del presente procedimento .

Ed in effetti la Corte Costituzionale ha avuto modo di esprimersi in ordine alla necessità di coerenza tra le norme che compongono un provvedimento di urgenza rilevando "la carenza del requisito della straordinarietà del caso di necessità e di urgenza di provvedere la evidente estraneità della norma censurata rispetto alla materia disciplinata da altre disposizioni del Decreto Legge in cui è inserita"

Ed'ancora: "Si deve ritenere che l'esclusione della possibilità di inserire nella legge di conversione di un decreto-legge emendamenti del tutto estranei all'oggetto e alle finalità del testo originario non risponda soltanto ad esigenze di buona tecnica normativa, ma sia imposta dallo stesso art. 77, secondo comma, Cost., che istituisce un nesso di interrelazione funzionale tra decreto-legge, formato dal Governo ed emanato dal Presidente della Repubblica, e legge di conversione, caratterizzata da un procedimento di approvazione peculiare rispetto a quello ordinario". ( sentenza 22 del 2012)

Ora nel caso in ispecie appare evidente il difetto di coerenza interna tra le nonne che costituivano il nucleo originario del provvedimerito adottato dal governo e quella di cui dall' art. 4 bis citato : tale ultima nonna, che introduce un nuovo sistema di sanzioni in relazione a condotte aventi ad oggetto stupefacenti, nulla ha evidentemente a che vedere, sia con lo svolgimento delle Olimpiadi invernali di Torino , sia con i benefici previsti in favore di tossicodipendenti ed alcoldipendenti.

2 -Del resto che la norma in argomento non perseguisse lo . scopo di fronteggiare un problema presentatosi con caratteri di urgenza e straordinarietà emerge con tutta evidenza dal fatto che la rifonna dell'art. 73 ciì. giaceva in parlamento da tre anni come affennato dallo stesso re latore della modifica On. Giovanardi ( seduta del Senato del 26/1/2006);

Da tale rilievo si deduce un secondo profilo di incostituzionalità per contrasto con l'art. 77, 2° c. Cost. della nonna in questione che ,oltre ad essere inserita, come già detto, in un contesto disomogeneo, appare per di più sprovvista del requisito della urgenza previsto dalla citata nonna costituzionale e che giustifica il potere di decretazione del governo. Non si vede, in altre parole, quale urgenza vi fosse nel rifonnare un sistema sanzionatorio in vigore da 16 anni ed in ordine al quale nessun evento improvviso ,straordinario poneva l'esigenza di una modifica per decreto .

La Corte Costituzionale ha peraltro avuto modo diaffennare i principio per cui il vizio derivante dalla assenza del requisito di straordinarietà ed urgenza del provvedimento per decreto non viene sanato dalla successiva legge di conversione·.

Quanto precede poiché "Affermare che la legge di conversione sana in ogni caso i vizi del decreto significherebbe attribuire in concreto al legislatore ordinario il potere di alterare il riparto costituzionale delle competenze del Parlamento e del Governo quanto alla produzione delle fonti primarie. "(C.Cost. sent. n. 171/2007)

3 -La nonna di cui all' art. 4 bis in questione si pone a giudizio di questa Corte in contrasto altresì del principio costituzionale di eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge di cui all'art. 3 Cost..

Il principio postula come è noto , e come è stato più volte sottolineato dalla Corte Costituzionale, non solo che a comportamenti eguali vengano riconnesse conseguenze eguali ma anche , e per converso, che a situazioni diverse corrispondano conseguenze diverse.

Non v'è dunque chi non veda come sanzionare con la medesima pena due comportamenti notevolmente diversi come l'importare, detenere, spacciare ecc. droghe c.d. leggere oppure pesanti costituisca una palese violazione del principio di eguaglianza sotto il profilo della mancata adozione di sanzioni diverse in relazione a condotte diverse.

Pur non essendo questa la sede per una disamina su basi scientifiche delle profonde, e comunque note, differenze intercorrenti tre ai due tipi di stupefacenti varrà tuttavia la pena di rilevare quanto meno la assenza di effetti di dipendenza nei consumatori di "cannabis" a differenza di quelli che assumono droghe c.d. pesanti quali gli oppiacei di cui diventano entro brevissimo termine dipendenti . Va altresÌ . rilevata la modestia degli effetti negativi sull'organismo -non differenti da quelli che provocano alcool o nicotina -delle droghe leggere rispetto quelli devastanti prodotti dalle droghe pesanti .

4 -Non manifestamente infondata appare inoltre la questione di legittimità costituzionale della nonna di cui al l'art. 4 bis cit. in relazione all'articolo 117, c. 1 Cost. Va invero posto in evidenza come il Consiglio della Unione Europea con la decisione quadro n. 20041757/GAI abbia stabilito all'art. 4 che:

1-(omissis).. "Ciascuno Stato membro provvede affinché i reati di cui

all'articolo 2 (Reati connessi al traffico illecito di stupefacenti e di precursori)siano

soggetti a pene detentive della durata massima compresa tra almeno 1 e 3 anni.

2-Ciascuno Stato membro provvede affinché i reati di cui all'articolo 2,

paragrafo 1, lettere a), b) e c), siano soggetti a pene detentive della durata massima

compresa tra almeno 5 e 10 anni in presenza di ciascuna delle seguenti circostanze:

a) il reato implica grandi quantitativi di stupefacenti;

b) il reato o implica lafomitura degli stupefacenti più dannosi per la salute,

oppure ha determinato gravi danni alla salute di più persone. "

Al di là della quantificazione delle pene che in subiectà materia non può

venire in considerazione, ciò che rileva è che la decisione comunitaria in argomento

distingua chiaramente e nettamente da un punto di vista sanzionatorio tra droghe

leggere -che non vengono defmite in quanto tali ma che si comprende, per

esclusione rispetto al, successivo comma 2 letto b) siano quelle cui la decisione si

riferisce e droghe pesanti che vengono indicate come " stupefacenti più dannosi

per la salute ".

Ai sensi dell' art, 117 , l C. Cost. lo Stato Italiano ha il dovere di legiferare "nel rispetto dei vincoli derivanti dall' ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali alle decisioni della comunità internazionale".

Sulla necessità per lo Stato di conformarsi ai sensi dell'art. 117 Cost. alle Decisioni Quadro del Consiglio di Europa si è già pronunciata la Corte

Costituzionale, tra le altre, con la sentenza da cui è tratta la seguente massima Rapporti giurisdizionali con autorità straniere in materia penale -Estradizione -Mandato di arresto europeo -Consegna per l'estero -Cittadino comunitario residente in Italia Mancata previsione. del rifiuto della consegna del residente non cittadino -Illegittimità costituzionale.

È costituzionalmente illegittimo, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., l'art. 18, comma 1, lettera r), della legge 22 aprile 2005, n. 69 (Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri), nella parte in cui non prevede il rifiuto di consegna anche del cittadino di un altro Paese membro dell'Unione europea, .che legittimamente ed effettivamente abbia residenza o dimora nel territorio italiano, ai fini dell'esecuzione della pena detentiva in Italia conformemente al diritto interno.

*Corte cost., , 24 giugno 2010, n. 227 () Ric. Corte di cassazione. a, 22 aprile 2005, n. 69, art. 18) (1), in Anpp 5110.

Nel corpo di detta sentenza si afferma tra l'altro :

"Questa Corte, fin dalle prime occasioni nelle quali è stata chiamata a definire il rapporto tra ordinamento nazionale e diritto comunitario, ne ha individuato il "sicuro fondamento" nell'art. 11 Costo (in particolare, sentenze n. 232 del 1975 e n. 183 del 1973; ma già in precedenza, le sentenze n. 98 del 1965 e n. 14 del 1964). È in forza di tale parametro, collocato non senza significato e conseguenze tra i principi fondamentali della Carta, che si è demandato alle Comunità europee, oggi Unione europea, di esercitare in luogo degli Stati membri competenze normative in determinate materie, nei limiti del principio di attribuzione"

La nonna dell'art. 4 bis in argomento viola dunque anche l'obbligo, costituzionalmente sancito, per lo Stato di conformarsi ,nei limiti disposti. dalla legge, alle decisioni della comunità internazionale : quanto precede poiché unificando la pena prevista sia per le droghe leggere che per le droghe pesanti, non ha operàto la distinzione da un punto di vista sanzionatorio tra i due tipi di droghe cui era tenuta in forza della citata decisione quadro n. 20041757/GAI .

 PQM

Visto l'art. 23 L. 11/3/1953 n. 87 Solleva questione di illegittimità costituzionale dell'art. 4 bis D.L.272/2005 così come modificato dalla Legge di conversione 49/2006 in relazione agli artt. :

-77, 2° comma Cost. sotto il duplice profilo della incoerenza della norma rispetto all'originario contenuto del D.L. e del difetto del requisiti dell'urgenza,

-3 Cost. e

-117, c. l Cost.

Sospende il presente procedimento.

Manda alla Cancelleria per la trasmissione della presente ordinanza alla Corte Costituzionale ,agli imputati ed al PM al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Presidenti della Camera di Deputati e del Senato della Repubblica.

ROMA li 28/112013

IL PRESIDENTE ESTENSORE (Dr.E.Bettiol)