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Istruzioni per la elezione di domicilio post riforma l. 67/14
Nuove istruzioni operative alla PG per le elezioni di domicilio post l. 67/14.
Lo ha chiarito la Procura della repubblica presso la direzione distrettuale antimafia di Trento con la circolare n. 11 dell’11 giugno 2014. Con l’entrata in vigore della legge n. 67/2014 (pubblicata sulla G.U. n. 100 del 02/05/2014), si è reso necessario implementare il contenuto del tradizionale verbale di elezione di domicilio che fino ad oggi è stato sempre considerato nella pratica operativa poco più di una formalità non certamente orientata alla trasparenza e all’informazione.
Garantire la più ampia conoscenza da parte dell’indagato del procedimento cui è sottoposto. Stringenti indicazioni internazionali, specifica la circolare, hanno invece disposto che l’elezione di domicilio d’ora in poi dovrà garantire la più ampia conoscenza da parte dell’indagato del procedimento cui è sottoposto al fine di farlo partecipare coscientemente sia alle possibili scelte definitorie (richiesta di sospensione con messa alla prova) sia in ordine alla propria presenza nel processo. Nel caso si proceda per guida in stato di ebbrezza alcolica, per esempio, andrà indicato nel verbale che si procede in tal senso per un fatto accertato in un determinato luogo ed in una determinata data. Diversamente, prosegue la direttiva, nel caso in cui si proceda a carico di un soggetto per una querela di appropriazione indebita andrà chiaramente evidenziato ogni dettaglio anche in riferimento alle generalità del querelante. Nessuna particolare novità circa le conseguenze della dichiarazione elezione di domicilio ben rappresentate nell’art. 161 c.p.p.. In difetto della nomina del difensore di fiducia o di riserva, prosegue la procura, «è opportuno comunque procedere alla nomina del difensore d’ufficio, secondo la procedura dettagliata dall’art. 97, comma 2, c.p.p.. Nomina che anzi è obbligatoria quando si deve procedere contestualmente al compimento di un atto per il quale è prevista l’assistenza del difensore».
Parla italiano? In caso di soggetto straniero andrà chiaramente richiesto se l’indagato comprende o meno la lingua italiana. Diversamente l’atto andrà redatto in una lingua a lui comprensibile. Nel modello a parere della procura di Trento dovrebbe anche essere indicata la possibilità di avvalersi della sospensione del procedimento con messa alla prova, laddove ricorrano i presupposti di legge e il reato lo consenta. Stante inoltre la nuova disciplina del procedimento in assenza dell’imputato, prosegue la circolare, è necessario ampliare la portata del verbale di elezione di domicilio per perseguire il risultato della più ampia certezza della conoscenza degli effetti degli atti che l’indagato va a firmare. Sarà quindi opportuno indicare a verbale anche che il procedimento penale potrebbe legittimamente svolgersi pure in assenza dell’indagato.
(da Diritto e giustizia online, 13 giugno 2014, Stefano Manzelli)
(scarica circolare n. 11 dell’11 giugno 2014)