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Tenuità del fatto: circolare Procura Trento
In allegato la circolare della Procura di Trento del 19 marzo 2015.
Il d.lgs. n. 28/2015 (pubblicato sulla G.U. n. 64 del 18 marzo 2015 ed in vigore dal 2 aprile) interviene concretamente nell’amministrazione della giustizia penale, introducendo il concetto di non punibilità per particolare tenuità dei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a 5 anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla pena detentiva.
La nuova causa di non punibilità, a parere della Procura, può essere utilizzata già nella fase delle indagini preliminari. Anzi, è auspicabile, per ovvi motivi di economia processuale, che l’istituto trovi applicazione prima possibile, previa interlocuzione con le parti.
Anche se tenue e non punibile, il reato resta infatti comunque iscritto nel casellario giudiziario, per cui l’indagato potrebbe avere interesse a procedere per una decisione liberatoria nel merito.
In ogni caso il riferimento normativo per valutare la particolare tenuità del fatto resta il nuovo art. 131 bis c.p. «che quindi è la norma fondamentale che fonda i presupposti e i limiti dell’istituto, quale che sia la fase procedimentale».
Le istruzioni entrano poi nel dettaglio delle complesse verifiche giuridiche necessarie per qualificare il nuovo istituto in ragione di generali principi di proporzione ed economia processuale.
Una volta accertato che il reato per cui si procede rientra nei limiti edittali dellanorma, l’autorità giudiziaria dovrà effettuare una serie di verifiche sui diversi presupposti normativi che consentono di pervenire al giudizio di esclusione della punibilità. In tal senso assumono rilievo gli indici - criteri «della particolare tenuità dell’offesa, a sua volta desumibile dalla modalità della condotta e dalla esiguità del danno o del pericolo derivato dal reato e della non abitualità del comportamento. Gli elementi da valutare, in definitiva, riguardano il danno o il pericolo derivato dal reato e le modalità della condotta nonché la non abitualità del comportamento incriminato».
Alla declaratoria di non punibilità può procedere sia il Gip (previa interlocuzione con le parti) sia il Giudice, dopo l’esercizio dell’azione penale.
Mancando una disciplina transitoria, qualche complessità potrà subentrare per l’applicazione dell’istituto ai giudizi in corso.
(scarica la circolare della Procura di Trento sulla tenuità del fatto).