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Tariffe forensi: si, no, forse
Tariffe forensi: l’abrogazione da parte del D.L. 1/2012 manda in tilt i tribunali e il ministero della Giustizia è costretto a fare retromarcia.
"Dopo aver sostanzialmente bloccato la liquidazione giudiziale delle spese legali, rimandando l’emissione di decreti ingiuntivi, e messo in crisi gli avvocati nella indicazione delle spese legali nei precetti, il ministero della giustizia è dovuto intervenire per chiarire che, nella more dell’emissione del decreto ministeriale che fisserà i parametri giudiziali, i giudici possono applicare il codice civile, che fa riferimento agli usi o alla determinazione del giudice, in misura adeguata all’importanza dell’opera e al decoro della professione.
In entrambi i casi, ha evidenziato il ministero, si potrà ricorrere alle tariffe già abrogate!
La stampa, nazionale e locale, ha dato risalto all’impasse che si è venuto a creare nelle varie sedi giudiziarie, dando conto delle soluzioni individuate dai presidenti dei Tribunali”.
Risposta del Governo all’interrogazione parlamentare n.5-06052 Capano: Sull’applicazione delle disposizioni del decreto-legge n. 1 del 2012 relative all’abrogazione delle tariffe professionali.
TESTO DELLA RISPOSTA
In risposta alle problematiche segnalate dall’On. Capano nell’atto di sindacato ispettivo oggi in discussione tengo innanzitutto a precisare che a seguito dell’entrata in vigore dell’articolo 9, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, che ha determinato l’abrogazione immediata delle tariffe per la liquidazione del compenso dei professionisti nel sistema ordinistico, non si è venuto a creare alcun vuoto normativo nei casi segnalati nell’atto di sindacato ispettivo.
L’articolo 2233 del codice civile stabilisce, infatti, che il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe:
a) viene determinato in base agli usi;
b) in mancanza di usi è determinato dal giudice – sentito il parere dell’associazione professionale a cui il professionista appartiene – in misura adeguata all’importanza dell’opera e al decoro della professione.
In base a tali disposizioni, si potrebbe quindi formare, in ambito nazionale, un uso normativo fondato sulla spontanea applicazione dei criteri di liquidazione del compenso già previsti dalle tariffe abrogate, nella convinzione della loro persistente vincolatività fino a quando non saranno adottati i decreti ministeriali previsti dall’articolo 9, comma 2, del decreto-legge.
In mancanza di usi normativi, il giudice potrà comunque liquidare il compenso in base al criterio residuale previsto dall’articolo 2233 del codice civile e, in tal caso, le tariffe abrogate dal decreto-legge n. 1 del 2012 potrebbero venire in rilievo come criterio equitativo per valutare l’adeguatezza del compenso all’importanza dell’opera e al decoro della professione.
Ciò chiarito, voglio in ogni caso segnalare che al fine di ovviare alle difficoltà interpretative insorte in sede di applicazione della disposizione normativa citata, è attualmente allo studio dell’Ufficio Legislativo del Ministero un’ipotesi di intervento normativo, da realizzare attraverso la presentazione di un emendamento al disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 1 del 2012, volta ad introdurre una disciplina transitoria, in attesa dell’adozione dei decreti ministeriali che – ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto-legge – dovranno stabilire i parametri per la determinazione del compenso da parte degli organi giurisdizionali chiamati a liquidare il compenso del professionista.
Pubblicato il 07/02/2012