Condanna irrevocabile per reato incostituzionale? Si ridetermina la pena (Tr. Tn, Ancona, 18.4.2014)

Tr. Trento (Dr. Ancona), 18 aprile 2014

Il provvedimento pubblicato (scarica il pdf) affronta il tema  più delicato e che presenta maggiori dubbi interpretativi riguarda le ricadute della sentenza della Corte costituzionale 32/14 sulle sentenze irrevocabili.

Si tratta, in particolare, di un intervento su una sentenza irrevocabile in cui è in corso l’esecuzione penale: la difesa ha prospettto la possibilità di chiedere un intervento al giudice dell’esecuzione all’esito del nuovo regime sanzionatorio previsto, in particolare, per le fattispecie penali relative alle droghe “leggere”, in cui la pena edittale è molto più lieve ai sensi dell’originario art. 73, commi 1 e 4, DPR 309/90 (pena detentiva della reclusione da 2 a 6 anni), rispetto al testo introdotto dalla l. n. 49/06 (da 6 a 20 anni). 

 In attesa della decisione delle Sezioni Unite penali cui è stato chiesto "se la dichiarazione della illegittimità costituzionale di norma penale sostanziale, diversa dalla norma incriminatrice (nella specie, appunto, dell'articolo 69, comma quarto, cod. pen. in parte de qua, giusta sentenza della Corte costituzionale n. 251 del 2012), comporti la rideterminazione della pena in executivis, così vincendo la preclusione del giudicato" (Cass. Pen., Sez. I, 20 novembre 2013 (dep. 31 gennaio 2014), ord. n. 4725, Gatto, ove è riportata la giurisprudenza contrastante delle sezioni semplici: è stata fissata l’udienza del 29 maggio 2014), la decisione da una risposta positiva alla possibilità di ridetermianre la pena nel merito a seguit della sentenza 32/14 Corte Costituzionale.

(scarica il provvedimento del giudice dell'esecuzion in .pdf)

(cfr. anche il provvedimento analogo dd. 23 maggio 2014)Your Link

Si ringrazia l'Avv. Mario Murgo per la segnalazione e per la copia della memoria difensiva di seguito pubblicata:

 

TRIBUNALE DI TRENTO

SEZIONE RIESAMI – INCIDENTI DI ESECUZIONE – MISURE DI PREVENZIONE

 

Proc. n. .. SIGE/G

Udienza del giorno 23 maggio 2014

 

Illustre Signor Giudice,

nell’interesse e quale difensore di fiducia (nomina eseguita presso l’Ufficio Matricola della Casa Circondariale di Trento in relazione al provvedimento di esecuzione nr. SIEP ..2013 del 6 maggio 2013) nonché in forza di atto di nomina specificamente effettuata in relazione al procedimento in epigrafe indicato (allegata alla presente) di

..

nato in .. attualmente detenuto presso la Casa Circondariale di Trento, con riferimento alla richiesta di determinazione di pena oggetto della deliberazione, mi permetto esporre e rilevare quanto segue:

-          il condannato sta espiando la pena di anni quattro e giorni dieci di reclusione, oltre alla multa, in forza di sentenza definitiva del Tribunale di Trento – GUP, emessa in data 15 giugno 2012 nel procedimento nr. 558/2012 R.GIP;

-          l’inizio della espiazione di detta pena è stato fissato alla data del 15 novembre 2011 ed è tuttora in corso di espiazione esclusiva;

-          il condannato ha goduto di liberazione anticipata, come da provvedimento allegato, pari a giorni 135 di reclusione in relazione a tre semestri di carcerazione sofferta e sino al 14 maggio 2013;

-          attualmente si trova sub judice la richiesta di riconoscimento di liberazione anticipata pari a due semestri (dal 15 maggio 2013 al 14 maggio 2014) con specifica richiesta di integrazione di riduzione di pena, in relazione a tutto il periodo di carcerazione già subita in forza della Legge nr. 10/14;

-          in caso di accoglimento delle richieste di liberazione anticipata (non vengono prospettate situazioni ostative) il condannato potrebbe godere ancora di 240 giorni di liberazione anticipata che, aggiunti ai 135 giorni già goduti, comporteranno una diminuzione di pena complessiva superiore ad un anno di reclusione, con conseguente scadenza della pena da espiare alla metà del mese di novembre dell’anno corrente;

-          l’entità della pena stabilita nella sentenza sopra indicata (applicazione ex art. 444 c.p.p.) si riferisce al reato principale concernente plurimi (almeno tre) trasporti di sostanza stupefacente di tipo hashish, nonché cessioni dello stesso tipo di stupefacente e cessione di modiche quantità di sostanza stupefacente di tipo cocaina (cfr. ff. 4/5 sentenza);

-          la determinazione della pena, pari ad anni quattro e giorni dieci di reclusione (foglio 8 sentenza), è stata basata su criterio di applicazione del minimo edittale previsto dall’art. 73, comma 1 ed 1 bis, lett. a) D.P.R. 309/90 “così come modificato con Legge 49/2006” e, previa esclusione della contestata recidiva, aumentata per effetto della continuazione, comprensiva di episodi misti concernenti sostanza stupefacente di tipo hashish e cocaina ad anni sei e giorni 15 di reclusione, con definitiva fissazione della misura finale per l’effetto della riduzione per il rito.

L’istanza per la rideterminazione della pena è stata sollecitata sulla base della  recente pronuncia della Corte Costituzionale (nr. 32/14), oggetto di svariate prese di posizione in sede giurisdizionale, in relazione alle quali ai fini della individuazione del potere di intervento del Giudice dell’Esecuzione è attesa la sentenza della Corte Suprema di Cassazione a Sezioni Unite peraltro, in questi giorni, preceduta da altra decisione delle stesse Sezioni Unite (Scoppola – Ercolano), che fornisce una indicazione eloquente in ordine all’orientamento del Supremo Collegio relativo all’interpretazione del principio.

In proposito codesto On.le Ufficio si era già pronunciato, in relazione ad analoga richiesta, con provvedimento del 18 aprile 2014 (allegato in copia e pubblicato sulla rassegna on line Diritto Penale Contemporaneo – con commento Scanziani), ribadendo il principio assolutamente condivisibile e condiviso secondo il quale il Giudice dell’Esecuzione, chiamato a rideterminare la pena, acquista e conserva tutti i poteri discrezionali, naturalmente da esercitarsi nei limiti delle previsioni legislative attualmente vigenti.

Con lo stesso provvedimento la S.V., oltre ad indicare l’adesione interpretativa alla tesi estensiva e quindi più favorevole all’imputato/condannato, tracciava un inequivocabile percorso collegato al potere /dovere di decisione immediata di fronte a situazioni concernenti la libertà personale del cittadino.

Nel caso concreto, oggetto di deliberazione in questo procedimento, la situazione di urgenza è dettata dallo stato di esecuzione della sentenza.

Il condannato, auspicando l’applicazione del principio di ragionevolezza nella determinazione della sanzione – si tenga conto che la volontà di garantire l’applicazione di pena nella misura minima è chiaramente espressa nella sentenza del GUP – aspira ad una equa rideterminazione della pena che, tenuto conto della esclusione della recidiva e della applicazione del minimo aumento per effetto della continuazione relativa ad episodi delittuosi analoghi a quello principale concernenti il traffico di hashish, possa comportare la definitiva espiazione della stessa.

Infatti egli ha già scontato anni due, mesi sei e giorni otto di reclusione alla data della presente deliberazione, senza contare la liberazione anticipata già goduta (quattro mesi e giorni 15 di reclusione) né quella che potrà ancora godere sulla quale attende la decisione del Magistrato di Sorveglianza.

In forza delle circostanze oggettive sopra delineate, sembra a questo difensore che anche la decisione relativa alla specifica istanza possa rivestire quel carattere di urgenza che, in considerazione delle condizioni di possibile liberazione del condannato, attiene allo status libertatis del cittadino normativamente e costituzionalmente protetto.

In relazione a quanto sopra enunciato ed esposto mi permetto chiedere alla S.V. di voler pronunciarsi sull’istanza in via di urgenza rideterminando la pena nella misura che riterrà congrua e comunque non superiore ai termini di quella già espiata.

Con ogni osservanza.

Trento, 22 maggio 2014

 

 

AVV. MARIO MURGO

 

Approfondimenti:

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Ricadute della sentenza 32/2014 Corte costituzionale sul trattamento sanzionatorio in materia di sostanze stupefacenti