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Falso ideologico e smarrimento libretto al portatore
Cass. pen., sez. V 28-07-2011 (05-05-2011), n. 30099 - Pres. CALABRESE Renato Luigi - Est. VESSICHELLI Maria - I.S. RV250410
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - Delitti - Falsità in atti - Casistica di atti - Falsa attestazione concernente lo smarrimento di un libretto di deposito al portatore in sede di ricorso per la procedura di ammortamento presentato al presidente del tribunale - Integrazione del reato di cui all'art. 483 cod. pen. - Esclusione - Ragioni
Non integra il reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 cod. pen.), la falsa attestazione di smarrimento di un libretto di deposito al portatore fatta in sede di ricorso, per la procedura di ammortamento, presentato al Presidente del Tribunale, in quanto detto ricorso è atto del privato privo di natura pubblicistica. (Annulla, App. Trento, 23/04/2010)
FATTO E DIRITTO
Propone ricorso per cassazione I.S. avverso la sentenza della Corte di appello di Trento in data 23 aprile 2010 con la quale, su appello del Procuratore Generale, è stata riformata la sentenza di assoluzione pronunciata in primo grado e, per l'effetto, il predetto è stato condannato in ordine al reato ex art. 483 c.p., per avere attestato falsamente lo smarrimento di un libretto di deposito al portatore intestato a suo nome, falsità dichiarata nel ricorso per la procedura di ammortamento presentato al Presidente del Tribunale di Trento (fatto del (OMISSIS)).
In realtà il libretto, secondo la denuncia presentata da P. T., era stato acceso da costei a nome del ricorrente, per versarvi l'importo di un assegno consegnatole da quest'ultimo a titolo di cauzione, in relazione alla locazione di un immobile della donna. Inopinatamente, sempre secondo il racconto della P. che gliene aveva recapitato una fotocopia, l' I. aveva dapprima denunciato al Commissariato lo smarrimento del libretto e poi aveva avviato la procedura di ammortamento ottenendo dal Presidente del Tribunale il decreto dichiarativo della inefficacia del titolo.
Il giudice di primo grado aveva assolto in base ad una considerazione di fatto (vi sarebbe stata la prova dell'effettivo possesso del libretto da parte del ricorrente) e ad una di diritto (la dichiarazione del ricorrente, contenuta in un ricorso di volontaria giurisdizione, non è "in atto pubblico" come richiesto dalla norma in contestazione).
La Corte d'appello, per contro, riteneva accreditagli le dichiarazioni della denunciante sull'effettivo possesso del libretto solo da parte sua ed inoltre che l'atto pubblico rilevante nel caso di specie era la denuncia di smarrimento del libretto presentata al commissariato.
Deduce il ricorrente la inosservanza della legge penale.
Il ricorso di volontaria giurisdizione è assimilabile ad una scrittura privata e dunque la falsità contestata nella imputazione non può dirsi contenuta in atto pubblico. Tale è la natura degli allegati del ricorso introduttivo, mentre la falsità eventualmente attestata in quest'ultimo non è destinata a provare la verità. In punto di fatto la difesa chiede che sia accreditata la versione dell'imputato in punto di fatto, attestante l'effettivo possesso del libretto da parte sua.
Il ricorso è fondato.
In primo luogo è da ritenere inammissibile la doglianza con la quale si lamenta la erronea ricostruzione del fatto presupposto alla attestazione che si assume falsa.
La Corte ha infatti esibito una motivazione congrua e plausibile circa il fatto che la denuncia della P. sul possesso esclusivo del libretto al portatore da parte sua, e non anche da parte dell' I. fosse del tutto accreditabile.
Sul punto, la critica del ricorrente è interamente versata in fatto e non può essere ricevuta da questo giudice della legittimità che non apprezza direttamente i risultati di prova ma limita il proprio sindacato alla completezza e plausibilità della motivazione del giudice a quo.
In punto di diritto, però, la Corte d'appello ha ritenuto sussistente il reato in contestazione sulla base di argomentazioni non conferenti.
La contestazione del reato ex art. 483 c.p., è stata infatti mossa con riferimento alla fattispecie concreta dalla della falsa attestazione di smarrimento versata nel ricorso al Presidente del Tribunale proposto dal ricorrente che è atto del privato privo di natura pubblicistica (vedi analogamente Rv. 099091, Rv. 223829) sicchè eventuali false dichiarazioni in esso contenute non integrano il reato ex art. 483 c.p., in contestazione.
D'altra parte, argomentare, come fa la Corte, con riferimento alla rilevanza (ritenuta) decisiva della falsità della corrispondente attestazione contenuta nella denuncia presentata previamente dal ricorrente al Commissariato di polizia, significa valorizzare una condotta ontologicamente diversa da quella individuata dal titolare della azione penale.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata senza rinvio perchè il fatto non sussiste.