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Individuazione fotografica e utilizzabilità dibattimentale
Cassazione penale sez. V, 21 ottobre 2010, n. 43363
Sono inseribili nel fascicolo per il dibattimento le fotografie utilizzate per l'individuazione fotografica svolta nel corso delle indagini preliminari, mentre le dichiarazioni di individuazione possono ivi trasmigrare una volta che siano state utilizzate per le contestazioni nel corso dell'esame dibattimentale. (Cassazione penale sez. V, 21 ottobre 2010, n. 43363, CED Cass. pen. 2010, Cass. pen. 2011, 12, 4383)
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente -
Dott. CARROZZA Arturo - Consigliere -
Dott. OLDI Paolo - Consigliere -
Dott. FUMO Maurizio - rel. Consigliere -
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
1) M.P. N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 698/2006 CORTE APPELLO di CAGLIARI, del
04/12/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/10/2010 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MAURIZIO FUMO;
udito il PG in persona del sost. proc. gen. Dr. D'AMBROSIO V., che ha
concluso chiedendo annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata per
essere il reato estinto per prescrizione;
udito il difensore avv. E. Pisano che, in linea principale, llustrando i motivi di ricorso, ne ha chiesto l'accoglimento e, subordinatamente, si è associato alle richieste del P.G..
OSSERVA
quanto segue:
La CdA di Cagliari, con sentenza del 4.12.2009, ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale M.P. fu condannato alla pena di giustizia, oltre al risarcimento del danno in favore della costituita PC, in quanto riconosciuto colpevole del delitto di minaccia aggravata in danno di C.A..
Si legge nella sentenza impugnata che il C., che viaggiava a bordo della sua auto insieme con la moglie, la cognata e il fidanzato di costei, fu costretto rallentare bruscamente per evitare la collisione con un'auto che si era improvvisamente immessa, da una strada secondaria, in quella sulla quale viaggiava il C.. Alle protese di quest'ultimo, il conducente dell'auto replicò con un gesto volgare. Una volta affiancate le due auto, il predetto conducente mostrò al C. una pistola, in segno di implicita minaccia. Il M. fu individuato come il conducente dell'auto sia per il fatto che ne era l'intestatario, sia a seguito di riconoscimento fotografico. Nel corso del dibattimento, disposta formale ricognizione, il solo C. riconobbe (al 70%) il M..
Ricorre il difensore dell'imputato e deduce:
1) inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, in quanto è stato utilizzato ai fini della decisione il riconoscimento fotografico espletato in fase di indagini preliminari. Il relativo verbale è confluito nel fascicolo del dibattimento in violazione dell'art. 514 c.p.p. (letture vietate), con conseguente divieto di utilizzazione ex art. 526 c.p.p.. E' da notare che non vi sono state contestazioni ai testi e dunque il documento non era acquisitale ai sensi dell'art. 500 c.p.p., comma 1 (e neanche ai sensi del comma 4, non ricorrendone i presupposti). L'acquisizione non è legittimata neanche ai sensi dell'art. 511 c.p.p., non trattandosi di letture consentite. Per altro l'ordinanza ammissiva delle prove è del tutto carente di motivazione e quindi incorre nella nullità ex artt.495- 190 c.p.p.. Sotto altro aspetto è da rilevare la inevitabile suggestione che sulla memoria dei testi opera il precedente riconoscimento fotografico. Nonostante ciò, in udienza il M. non fu riconosciuto. Da tale situazione la CdA non ha tratto le dovute conseguenze, con inevitabile ricaduta sulla validità dell'apparato motivazionale. In sintesi la Corte sarda conferisce maggior peso a una attività di indagine predibattimentale che alla istruttoria dibattimentale;
2) manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla comparazione tra il riconoscimento fotografico e l'esito della ricognizione personale. La CdA, oltre a subordinare l'esito della ricognizione in dibattimento al riconoscimento fatto innanzi alla pg, pretende di giustificare l'esito negativo della ricognizione con le mutate caratteristiche fisiche del M., ma la differenza tra un soggetto "con i capelli corti" (come descritto dai testi) e un soggetto "rasato" (come indicato in sentenza) non è tale da giustificare, appunto, il mancato riconoscimento. Oltretutto, riparandosi dietro "lo scudo" del riconoscimento, la CdA omette una rigorosa valutazione della prova investigativa e della prova raccolta in aula;
3) ancora violazione di legge e carenze motivazionali in ordine alla condanna al risarcimento del danno. Sulla base dei recenti orientamento della giurisprudenza di legittimità, anche in presenza di danno ex delicto, la PO deve provare il fatto, l'evento, il danno e il nesso causale, atteso che il danno non si identifica con l'evento. Ebbene in sentenza non vi è traccia di motivazione in ordine al preteso danno subito dal C.. Nè può ritenersi che il danno sia in re ipsa nel caso di lesione dei valori della persona.
Tanto premesso, va innanzitutto ricordato che l'individuazione - sia personale sia fotografica - di un soggetto è una manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta, perciò, una specie del più generale concetto di dichiarazione (ASN 200347871- RV 227079; ASN 200005401-RV 216143). Da tale premessa discendono una serie di conseguenze.
Innanzitutto, la forza probatoria dell'atto non deriva dalle modalità formali del riconoscimento, bensì dal valore della dichiarazione confermativa, alla stessa stregua della deposizione testimoniale; in secondo luogo, in caso di riconoscimento fotografico effettuato in fase di indagini, le foto ben possono essere inserite nel fascicolo del dibattimento in quanto esse rappresentano le res sulle quali l'attività testimoniale/ricognitiva sè è esercitata;
in terzo luogo, nel caso in cui in dibattimento venga contestata l'efficacia dimostrativa della individuazione eseguita nella fase delle indagini, deve farsi ricorso all'art. 500 c.p.p., non difformemente da quanto si verifica per la deposizione testimoniale, e solo se si sia proceduto alle necessarie contestazioni,la dichiarazione (scil il documento che la incorpora) può definitivamente allegarsi al fascicolo ed essere, quindi, utilizzabile.
Se dunque, in dibattimento, il teste rievochi e confermi il fatto storico del riconoscimento fotografico e riconosca le fotografie sulle quali tale riconoscimento si è esercitato, tali foto e tali dichiarazioni (quelle dibattimentali che, senza necessità di contestazione, coincidano contenutisticamente con quelle predibattimentali) sono pienamente utilizzabili.
Sarebbe d'altronde paradossale che le foto fossero utilizzabili (a seguito della attivazione del "meccanismo" della contestazione delle dichiarazioni) solo se il teste, in dibattimento, rendesse dichiarazioni difformi da quelle rese in fase di indagini. L'aspetto paradossale consisterebbe, appunto, nel fatto che una dichiarazione conforme renderebbe inutilizzabili i documenti fotografici, mentre una dichiarazione difforme li renderebbe utilizzabili.
Nel caso in esame, anche se - erroneamente - siano state acquisiti, come si sostiene nel ricorso, i verbali rispecchianti l'attività di riconoscimento (e non le sole foto), ciò che rileva è che, in dibattimento, C. e gli altri tre occupanti della sua vettura abbiano ricordato e confermato di aver riconosciuto il M. tra i soggetti riprodotti nelle foto loro mostrate dai Carabinieri e abbiano riconosciuto le foto. Se poi, appunto, sono stati, malamente (cioè in assenza di contestazione acquisti anche i relativi verbali delle dichiarazioni rese in fase di indagini, è evidente che utile per inutile non vitaitur e che quel che conta, come premesso, è che:
a) siano state acquisite le foto oggetto della attività di indagine, b) i dichiaranti abbiano confermato che su quelle foto, con esito positivo, sia avvenuto, in fase di indagini, appunto, il riconoscimento. Tanto chiarito;neanche va dimenticato che,tra i vari elementi che hanno consentito di individuare il M. come l'autore del gesto minacciosa non vi è solo il riconoscimento fotografico, ma anche la circostanza che proprio l'imputato risultò essere l'intestatario della vettura il cui numero di targa fu rilevato dal C.. A fronte di tale oggettiva risultanza, il M. ha opposto una generica dichiarazione in base alla quale egli era solito prestare la vettura a terzi. Ma lo stesso non ha indicato a chi avrebbe prestato quel giorno e in quell'orario la sua automobile. E la circostanza è stata valutata dalla CdA unitamente, appunto, all'esito del riconoscimento fotografico e al fatto che almeno il C. e sia pure con qualche margine di incertezza ebbe a riconoscere il M. anche "di persona" e in dibattimento (al 70%, secondo un discutibile, ma ormai diffuso, modo di quantificare l'esito di tale attività cognitiva).
E poichè proprio il C. ebbe a subire - direttamente e in prima persona - l'efficacia intimidatoria del gesto compiuto dall'occupante dell'altra vettura, non appare nè arbitraria, nè illogica la conclusione cui motivatamente sono giunti i giudici del merito. Le prime due censure si qualificano dunque come infondate e ciò comporterebbe il rigetto, sul punto, del ricorso.
Va tuttavia rilevato che risulta maturata la prescrizione e che conseguentemente, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio con la relativa formula.
Il ricorso va viceversa rigettato agli effetti civili, dovendo comunque, sulla base di quanto sin qui scritto, ritenersi accertata la responsabilità del M. per il danno cagionato al C. con la sua condotta criminosa e dovendo ritenersi infondata anche l'ultima censura articolata col ricorso, atteso che, come ha statuito la giurisprudenza da ultimo richiamata dallo stesso ricorrente (SU civili sent. n. 26972 del 2008, ric. Alfonsi, res. Sartori e altri, RV 605489^ l'art. 2059 c.c. non disciplina una autonoma fattispecie di illecito, distinta da quella di cui all'art. 2043, ma si limita a disciplinare i limiti e le condizioni di risarcibilità dei pregiudizi non patrimoniali, sul presupposto della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito richiesti dall'art. 2043: e cioè la condotta illecita, l'ingiusta lesione di interessi tutelati dall'ordinamento, il nesso causale tra la prima e la seconda, la sussistenza di un concreto pregiudizio patito dal titolare dell'interesse leso. L'unica differenza tra il danno non patrimoniale e quello patrimoniale consiste pertanto nel fatto che quest'ultimo è risarcibile in tutti i casi in cui ricorrano gli elementi di un fatto illecito, mentre il primo lo è nei soli casi previsti dalla legge.
Ebbene certamente risarcibile è il danno ex delicto e, una volta provata la responsabilità penale dell'imputato, ne consegue, evidentemente, la sua responsabilità civile. E se pure il danno non si identifica con l'evento, il danno è conseguenza necessaria dell'evento per esplicita previsione del legislatore penale, il quale individua e classifica i reati (e quindi le condotte criminose) proprio in relazione alla lesione del bene-interesse che intende proteggere (la vita, l'incolumità, la libertà personale, l'onore ecc.) e che, conseguentemente, da per leso ogni volta che il reato si manifesti.
P.Q.M.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione, rigetta il ricorso agli effetti civili.
Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2010.
Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2010